INFORMATIVA PRIVACY INVALSI
Informativa ex art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 per il trattamento dei dati personali degli studenti
Decreto legge n. 147/2007, convertito con modificazioni dalle legge n. 176/2007
Direttiva ministeriale n. 85 del 12 ottobre 2012
D.M. del 3.2.2012 – art. 51 c. 2 – (G.U. 9.2.2012) convertito nella legge 35/2012 (G.U. 6.04.2012)
Rilevazione degli apprendimenti – anno scolastico
Gentile Genitore, l’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di istruzione e di formazione (in seguito INVALSI), Ente di ricerca dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, in attuazione dei compiti attribuiti dalla normativa vigente e degli obiettivi individuati dalla Direttiva del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 85 del 12 ottobre 2012 deve realizzare, nell’anno scolastico 2013-2014, la rilevazione degli apprendimenti degli studenti frequentanti le classi II e V della scuola primaria, III della scuola secondaria di primo grado (Prova nazionale), II della scuola secondaria di secondo grado sia nelle scuole statali sia in quelle paritarie. La rilevazione, che riguarderà circa 2.100.000 studenti, frequentanti circa 115.000 classi in circa 15.000 scuole, sarà effettuata mediante la somministrazione agli studenti delle predette classi di due prove scritte, riguardanti rispettivamente le discipline “Italiano” e “Matematica”. Agli studenti della classe II della scuola primaria verrà somministrata anche una prova scritta preliminare di lettura. Le prove saranno somministrate dagli insegnanti di classe o da altro docente della scuola appositamente incaricato. In un campione di classi appartenenti a circa 1.400 scuole primarie, circa 1.400 scuole secondarie di primo grado e circa 1.400 scuole secondarie di secondo grado, per garantire la corretta somministrazione delle prove e quindi l’attendibilità dei risultati rilevati, verranno inviati osservatori esterni incaricati di accertare la corretta applicazione del protocollo di somministrazione. Nel caso della Prova nazionale, poiché essa si svolge all’interno dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione, la predetta funzione di osservatore esterno è svolta dal presidente di commissione. Sui fascicoli contenenti i testi delle prove saranno apposte etichette recanti i codici identificativi della scuola, del plesso, del livello di classe frequentata, della sezione e dello studente. Lo studente sarà identificato solamente tramite il predetto codice alfanumerico e la chiave di collegamento tra il codice e il nominativo dello studente sarà conosciuta solo dal personale della scuola abilitato a trattare i dati personali degli studenti e, nelle classi campione, dall’osservatore esterno solamente per quanto riguarda le prove. Le risposte di ogni studente ai quesiti delle prove saranno riportate su un’apposita maschera elettronica. Tali maschere elettroniche, compilate e recanti il solo codice alfanumerico, saranno poi trasmesse all’INVALSI in modo da procedere tempestivamente all’elaborazione dei dati. Le rilevazioni degli apprendimenti concorrono, secondo la legge, alla valutazione del valore aggiunto realizzato dalle scuole.
Per stimare il valore aggiunto prodotto da una istituzione scolastica e le cause del successo/insuccesso dei suoi studenti è necessario considerare i risultati di apprendimento al netto dei fattori del contesto socio-economico-culturale e degli atteggiamenti e le motivazioni degli studenti medesimi.
A tal fine l’INVALSI ha messo a punto, sulla base di uno studio preliminare della letteratura e degli strumenti utilizzati nelle principali indagini comparative internazionali, un questionario per la raccolta di informazioni indispensabili per la valutazione dell’incidenza del contesto, afferenti ai seguenti ambiti: familiare, attività dello studente, benessere a scuola, cognizioni riferite al sé, motivazioni e impegno nello studio. Per informazioni sul questionario si può consultare il sito INVALSI (http://www.invalsi.it/snv2012/documenti/QDR/QdR_Questionari.pdf). Il questionario, recante per ogni studente gli stessi codici alfanumerici dei fascicoli delle prove, verrà somministrato solamente agli studenti della classe V della scuola primaria e della classe II della scuola secondaria di secondo grado. Inoltre, alle segreterie delle scuole sarà richiesto di raccogliere una serie di informazioni sugli studenti, e precisamente: nazionalità (italiana o straniera), livello di istruzione e occupazione dei genitori, orario settimanale della classe frequentata, frequenza o meno dell’asilo nido e della scuola dell’infanzia. Tali informazioni verranno riportate dalle segreterie delle scuole su apposite maschere elettroniche e trasmesse direttamente all’INVALSI, con il solo codice identificativo dello studente. In tal modo è garantito il rispetto dell’anonimato dello studente sia per quanto riguarda i risultati delle prove sia per ciò che concerne le informazioni ricavate dal questionario e dalle notizie raccolte dalle segreterie delle scuole, in quanto la chiave di collegamento tra il codice e il nominativo dello studente sarà conosciuta solo dall’insegnante della classe o della scuola incaricato della somministrazione e dal personale di segreteria incaricato della trasposizione dei dati sulla maschera elettronica. Ciò premesso, secondo le disposizioni del decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) nel seguito indicato sinteticamente come Codice, si dichiara che il trattamento dei dati personali che riguardano gli studenti sarà improntato al principio di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’articolo 13 del Codice, le forniamo, quindi, le seguenti informazioni:
1. i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di Istruzione e di Formazione, e in particolare per l’effettuazione delle “verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti” previste dall’art. 3 della Legge 28 marzo 2003, n. 53, dall’art. 1 della L.176/2007, dall’art. 17 del D.Lgs. 213/2009, dall’art. 51 c. 2 del D.M. del 3.2.2012 (G.U. 9.2.2012) convertito nella legge 35/2012 (G.U. 6.04.2012) e dalla normativa collegata e attuativa delle citate disposizioni;
2. nell’esercizio della predetta finalità istituzionale non verranno raccolti né trattati dati personali definiti come “dati sensibili” o come “dati giudiziari” dal suddetto Codice, fatto salvo quanto di seguito precisato. Le ricordiamo che i dati sensibili sono quei dati personali “idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. I dati giudiziari sono quei dati personali idonei a rivelare procedimenti o provvedimenti di natura giudiziaria relativi al processo penale. L’unico dato sensibile riguarda la certificazione di uno studente come disabile o come portatore di specifiche difficoltà di apprendimento; si tratta di dati che la scuola deve già raccogliere per la propria attività istituzionale e nell’interesse stesso di tali studenti (richiesta delle forme di sostegno e delle altre provvidenze previste dalla legge, predisposizione di piani educativi individualizzati, adozione di strumenti dispensativi o integrativi in sede d’esame, adozione di particolari criteri di valutazione e di certificazione degli esiti) e che l’INVALSI riceve in forma anonimizzata per un duplice scopo: a) mettere a disposizione, nel caso di alunni ipovedenti o con particolari disturbi, formati specifici delle prove (es. Braille) o determinati supporti (es. testo della prova in formato audio); b) poter considerare separatamente, se esplicitamente richiesto dal dirigente scolastico, i risultati degli studenti con bisogni educativi speciali e non farli rientrare nella elaborazione statistica dei risultati di tutti gli altri studenti;
3. i dati personali verranno trattati in modo da essere resi anonimi all’esterno e all’interno dell’istituto, immediatamente dopo la raccolta effettuata dalle istituzioni scolastiche. Il codice di accoppiamento tra le informazioni raccolte e l’identificativo della persona è conosciuto solo dal personale docente dell’istituzione scolastica incaricato della somministrazione e dal personale di segreteria incaricato della trasposizione dei dati sulla scheda risposta e, una volta utilizzato per la predetta funzione, non è ulteriormente utilizzabile;
4. il conferimento dei dati richiesti non è obbligatorio per il genitore;
5. il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l’uso di procedure informatiche, nel rispetto delle misure di sicurezza indicate dal Codice;
6. il titolare del trattamento è l’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, con sede legale in Frascati, Villa Falconieri, via Borromini 5 – tel. 06-941851.
L’interessato potrà far valere i propri diritti, così come è previsto dall’articolo 7 del Codice, che per Sua comodità riproduciamo integralmente: Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.